IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
numeri 26, 42, 43, e 50;
  Vista   la   legge   5   novembre   1971,  n.  1086,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, e successive modificazioni;
 Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Visto  il  decreto-legge  27  giugno  1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto  il  decreto-legge  10  giugno  1994, n. 357, ccnvertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
  Visto  il  decreto-legge  20  giugno  1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481;
  Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
  Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 14 settembre
1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali
e della sanita';
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli
impianti  produttivi  di  beni  e  servizi,  la  loro  realizzazione,
ristrutturazione,    ampliamento,    cessazione,    riattivazione   e
riconversione  dell'attivita'  produttiva,  nonche'  l'esecuzione  di
opere  interne  ai  fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  2.  Le  regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto
legislativo   31   marzo   1998,   n.   112,  stabiliscono  forme  di
coordinamento  e  raccordo  per  la  diffusione delle informazioni da
parte dello sportello unico degli enti locali.
  3.  E'  fatto  salvo  quanto  disposto dall'articolo 27 del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  secondo la previsione di cui
all'articolo  4,  in ordine al procedimento di valutazione di impatto
ambientale.  Le  competenze  e le procedure relative al controllo dei
pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze
pericolose  e  alla  prevenzione  e  riduzione dell'inquinamento sono
disciplinate  ai  sensi  degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile
1998,  n.  128,  e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa
vigente.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Si   riporta    il    testo  dell'art.    87    della
          Costituzione  della Repubblica italiana:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  La  legge    15  marzo 1997, n.   59, reca: "Delega al
          Governo per il conferimento di funzioni    e  compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione  amministrativa".
          Si riporta il testo  dell'art. 20 e dell'allegato 1, numeri
          26, 42, 43 e 50:
            "Art.    20. -  1. Il  Governo,  entro il  31 gennaio  di
          ogni  anno, presenta al Parlamento un disegno  di legge per
          la delegificazione di  norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,     anche     coinvolgenti  amministrazioni
          centrali, locali o    autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti  oggetto  della  disciplina,    salvo   quanto
          previsto  alla    lettera  a)  del  comma 5. In allegato al
          disegno  di legge e' presentata una relazione sullo   stato
          di   attuazione   della   semplificazione dei  procedimenti
          amministrativi.
            2. Con  lo stesso disegno  di legge di cui   al comma  1,
          il Governo individua i  procedimenti relativi a  funzioni e
          servizi  che,    per le loro   caratteristiche  e  per   la
          loro   pertinenza    alle    comunita'  territoriali,  sono
          attribuiti  alla  potesta'  normativa delle regioni e degli
          enti locali, e indica i principi che restano  regolati  con
          legge  della Repubblica ai sensi degli  articoli 117, primo
          e secondo comma, e 128 della Costituzione.
            3.   I regolamenti   sono  emanati    con  decreto    del
          Presidente    della Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri   - Dipartimento  della    funzione
          pubblica,    di    concerto con   il Ministro   competente,
          previa   acquisizione  del    parere    delle    competenti
          Commissioni  parlamentari  e del  Consiglio di Stato. A tal
          fine    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi  trenta  giorni    dalla richiesta di parere   alle
          Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
            4.   I     regolamenti    entrano    in    vigore      il
          sessantesimo    giorno successivo  alla   data  della  loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.  Con effetto dalla  stessa data sono abrogate  le
          norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
            5.  l  regolamenti  si  conformano  ai seguenti criteri e
          principi:
            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e  di
          quelli  che  agli  stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in modo da  ridurre  il  numero  delle    fasi
          procedimentali  e  delle  amministrazioni.   intervenienti,
          anche    riordinando     le   competenze    degli   uffici,
          accorpando le  funzioni per settori omogenei,   sopprimendo
          gli  organi  che    risultino   superflui   e   costituendo
          centri  interservizi  dove raggruppare  competenze  diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)    riduzione  dei   termini per   la conclusione   dei
          procedimenti   e uniformazione dei tempi  di    conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c)  regolazione  uniforme dei procedi  menti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)      riduzione    del     numero   di     procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla   medesima attivita', anche  riunendo  in
          una    unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda   ad
          esigenze     di     semplificazione   e      conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che   pretendono  particolari    procedure,
          fermo   restando l'obbligo  di porre in essere le procedure
          stesse;
            e)  semplificazione e  accelerazione  delle procedure  di
          spesa   e' contabili,   anche    mediante    adozione    ed
          estensione    alle    fasi   di integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di disposizioni  analoghe a quelle   di    cui
          all'art.    51,   comma   2,   del decreto   legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)   trasferimento   ad   organi   monocratici    o    ai
          dirigenti  amministrativi  di funzioni anche   decisionali,
          che non richiedano, in ragione della    loro  specificita',
          l'esercizio  in    forma  collegiale,  e sostituzione degli
          organi  collegiali  con    conferenze  di  servizi  o   con
          interventi,    nei relativi   procedimenti,   dei  soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo;
            h)    previsione, per   i casi  di  mancato rispetto  del
          termine  del procedimento, di  mancata o ritardata adozione
          del  provvedinento,  di  ritardato        o      incompleto
          assolvimento   degli    obblighi  e   delle prestazioni  da
          parte   della   pubblica amministrazione,   di  forme    di
          indennizzo  automatico  e forfettario a favore dei soggetti
          richiedenti il  provedimento;  contestuale   individuazione
          delle   modalita'    di  pagamento  e    degli  uffici  che
          assolvono     all'obbligo  di  corrispondere  l'indennizzo,
          assicurando la   massima   pubblicita'   e conoscenza    da
          parte  del  pubblico  delle  misure  adottate  e la massima
          celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
            6.   I    servizi  di    controllo    interno    compiono
          accertamenti    sugli effetti     prodotti   dalle    norme
          contenute    nei   regolamenti    di semplificazione  e  di
          accelerazione    dei  procedimenti amministrativi e possono
          formulare  osservazioni  e    proporre   suggerimenti   per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7.  Le  regioni a statuto   ordinario regolano le materie
          disciplinate dai  commi da  1   a   6 nel   rispetto    dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che   costituiscono    principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico. Tali   disposizioni operano    direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino    a quando esse non avranno
          legiferato in  materia. Entro   un anno   dalla  data    di
          entrata    in  vigore    della presente legge, le regioni a
          statuto speciale e le province autonome di  Trento  e    di
          Bolzano    provvedono    ad      adeguare    i   rispettivi
          ordinamenti alle norme fondamentali contenute  nella  legge
          medesima,
            8.  In  sede  di prima attuazione  della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di  cui  alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e  successive
          modificazioni,  nonche' valutazione del  medesimo  sistema,
          di  cui  alla  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
          modificazioni;
            b) composizione  e funzioni degli organismi    collegiali
          nazionali  e  locali di  rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo   altresi'  l'istituzione
          di  un    Consiglio  nazionale   degli studenti, eletto dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c) interventi per il diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e    meritevoli  privi    di mezzi,   a ridurre il tasso di
          abbandono  degli studi, a determinare  percentuali  massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in   rapporto al  finanziamento    ordinario
          dello   Stato      per   le  universita',  graduando     la
          contribuzione    stessa,  secondo    criteri  di   equita',
          solidarieta'      e   progressivita'  in  relazione    alle
          condizioni economiche  del  nucleo familiare,   nonche'   a
          definire   parametri    e  metodologie  adeguati    per  la
          valutazione delle    effettive  condizioni  economiche  dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette   a  revisione  biennale,  sentite  le  competenti
          Commissioni parlamentari;
            d) procedure per il conseguimento del titolo  di  dottore
          di   ricerca,  di  cui  all'articolo  73  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,    n.  382,  e
          procedimento  di  approvazione degli  atti dei concorsi per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I  regolamenti di  cui al  comma 8,  lettere a),  b) e
          c),  sono  emanati  previo     parere   delle   Commissioni
          parlamentari  competenti per materia.
            10.  In  attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al comma 8, lettera  c), il   decreto del    Presidente  de
          Consiglio dei  Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n. 390, e' emanato anche nelle more  della
          costituzione della Consulta  nazionale per il diritto  agli
          studi  universitari di   cui all'art.   6 della    medesima
          legge.
            11.  Con  il  disegno    di legge di cui al comma   1, il
          Governo propone annualmente   al   Parlamento   le    norme
          di     delega    ovvero    di delegificazione    necessarie
          alla    compilazione    di   testi    unici  legislativi  o
          regolamentari  con    particolare  riferimento alle materie
          interessate dalla attuazione    della  presente  legge.  In
          sede  di prima attuazione della presente  legge, il Governo
          e'  delegato ad emanare, entro il   termine di    sei  mesi
          decorrenti  dalla   data di  entrata in vigore  dei decreti
          legislativi   di    cui  all'art.    4,    norme  per    la
          delegificazione  delle  materie di cui all'art. 4, comma 4,
          lettera c), non coperte da    riserva  assoluta  di  legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di    cui  al  medesimo  art. 4, comma 4, lettera c), anche
          attraverso    le  necessarie  modifiche,   integrazioni   o
          abrogazioni  di  norme,  secondo i   criteri previsti dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
                                                           ALLEGATO 1
                                     (previsto dall'art. 20, comma 8)
             (Omissis).
            26. Procedimento  di autorizzazione  per la realizzazione
          di nuovi impianti produttivi;
            legge   17   agosto   1942,   n.   1150,   e   successive
          modificazioni;
            decreto  del  Presidente della Repubblica  19 marzo 1956,
          n.  303, e successive modificazioni;
            legge  5   novembre   1971,   n.   1086,   e   successive
          modificazioni;
            legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
             (Omissis).
            42.        Procedure   relative       all'incentivazione,
          all'ampliamento,   alla  ristrutturazione  e  riconversione
          degli impianti industriali:
              legge 12 agosto 1977, n. 675;
            decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 149, convertito, con
          modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
            decreto-legge 10 giugno 1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
            decreto-legge  20  giugno  1994,  n. 396, convertito, con
          modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
            43.  Procedure    per  la   localizzazione degli impianti
          industriali e per   la      determinazione    delle    aree
          destinate   agli  insediamenti produttivi:
            legge   17   agosto   1942,   n.   1150,   e   successive
          modificazioni;
            legge  5   novembre   1971,   n.   1086,   e   successive
          modificazioni;
            legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616;
            decreto-legge 27 giugno  1985,  n.  312,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
              legge 8 luglio 1986, n. 349;
              legge 9 gennaio 1991, n. 10;
              legge 26 ottobre 1995, n. 447.
             (Omissis).
            50.  Procedimento  per l'esecuzione di opere  interne nei
          fabbricati ad uso impresa:
              legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26;
            decreto-legge 27 giugno  1985,  n.  312,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
             (Omissis)".
            -  La legge 5 novembre 1971, n. 1086, reca: "Norme per la
          disciplina delle opere di conglomerato  cementizio  armato,
          normale e precompresso ed a struttura metallica".
            -  La  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  reca:  "Legge
          urbanistica".
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  19  marzo
          1956,  n.  303,  reca:  "Norme  generali  per  l'igiene del
          lavoro".
            -  La   legge    28   gennaio   1977,   n.   10,    reca:
          "Norme  per  la edificabilita' dei suoli".
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  24 luglio
          1977,  n.    616,  reca:  "Attuazione della delega di   cui
          all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".
            -  La    legge  12    agosto  1977,    n.  675,     reca:
          "Provvedimenti    per  il  coordinamento    della  politica
          industriale,  la ristrutturazione,  la riconversione  e  lo
          sviluppo del settore".
            -    Il   decreto-legge   27   giugno   1985,   n.   312,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1985,
          n.  431,  reca:  "Disposizioni urgenti    per  la    tutela
          delle   zone  di   particolare  interesse ambientale".
            - La legge 8 luglio 1986,  n. 349, reca: "Istituzione del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale".
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  17 maggio
          1988,  n.  175, reca:  "Attuazione della  direttiva CEE  n.
          821501,   relativa ai  rischi    di  incidenti    rilevanti
          connessi   con determinate  attivita' industriali, ai sensi
          della legge 16 aprile 1987, n. 183".
            - La legge 9  gennaio  1991,  n.  10,  reca:  "Norme  per
          l'attuazione  del Piano energetico nazionale in  materia di
          uso razionale dell'energia, di  risparmio energetico  e  di
          sviluppo delle  fonti rinnovabili  di energia".
            -    Il   decreto-legge   20   maggio   1993,   n.   149,
          convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio
          1993,   n.   237,   reca:  "Interventi  urgenti  in  favore
          dell'economia".
            -   Il   decreto-legge   10   giugno   1994,   n.    357,
          convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
          n. 489, reca: "Disposizioni  tributarie    urgenti      per
          accelerare      la      ripresa         dell'economia     e
          dell'occupazione, nonche'  per ridurre   gli adempimenti  a
          carico del contribuente".
            -    Il   decreto-legge   20   giugno   1994,   n.   396,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto  1994,
          n.  481,  reca: "Disposizioni urgenti per  l'attuazione del
          piano di  ristrutturazione del comparto siderurgico".
            -  La  legge    26  ottobre   1995,   n.   447,     reca:
          "Legge  quadro sull'inquinamento acustico".
            -    La    legge  23    dicembre  1996,  n.   662,  reca:
          "Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica".
            - Il decreto legislativo 31   marzo 1998  n.  112,  reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e   compiti amministrati dello
          Stato alle  regioni ed agli enti locali, in  attuazione del
          capo I della legge  15 marzo 1997, n.  59".
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla   appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee.
          (Legge comunitaria 1995-1997)".
            -  La  legge  23  agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita' di    Governo      e    ordinamento    della
          Presidenza     del  Consiglio  dei Ministri". Si riporta il
          testo del comma 2 dell'art. 17:
            "2.     Con     decreto      del    Presidente      della
          Repubblica      previa  deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
            - Il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  reca:
          "Definizione  ed  ampliamento    delle  attribuzioni  della
          Conferenza   permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni    e  le province autonome di Trento e Bolzano   ed
          unificazione,   per  le   materie  ed    i   compiti     di
          interessecomune  delle    regioni,  delle  province   e dei
          comuni,    con  la  Conferenza  Statocitta'  ed   autonomie
          locali".  Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9:
            "3.  Il  Presidente    del  Consiglio dei Ministri   puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata, anche su    richiesta
          delle  autonomie  regionali e locali,   ogni  altro oggetto
          di   preminente   interesse comune   delle  regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane".
           Note all'art. 1:
            -    Il  decreto   legislativo 31   marzo 1998,   n. 114,
          reca: "Riforma della disciplina  relativa  al  settore  del
          commercio,  a  norma dell'art.   4, comma 4, della legge 15
          marzo 1997, n. 59".
            -  Si riporta  il testo  dell'art.  23, commi   2 e    3,
          del    decreto legislativo  n.  112/1998  (per  il   titolo
          vedi  nelle  note  alle premesse):
            "2. Nell'ambito  delle funzioni  conferite in materia  di
          industria dall'art.  19,   le  regioni  provvedono,   nella
          propria    autonomia organizzativa   e  finanziaria,  anche
          attraverso    le    province,    al  coordinamento  e    al
          miglioramento  dei servizi  e dell'assistenza alle imprese,
          con particolare  riferimento  alla  localizzazione ed  alla
          autorizzazione    degli  impianti    produttivi  e     alla
          creazione    di aree industriali. L'assistenza consiste, in
          particolare, nella raccolta e  diffusione,  anche'  in  via
          telematica,  delle  informazioni concernenti l'insediamento
          e   lo   svolgimento   delle   attivita'   produttive   nel
          territorio   regionale,  con  particolare riferimento  alle
          normative  applicabili,  agli  strumenti  agevolativi     e
          all'attivita'  delle  unita'  organizzative di cui all'art.
          24,   nonche'   nella   raccolta   e    diffusione    delle
          informazioni     concernenti       gli    strumenti      di
          agevolazione  contributiva     e     fiscale     a   favore
          dell'occupazione   dei   lavoratori dipendenti e del lavoro
          autonomo.
            3.   Le   funzioni   di  assistenza    sono    esercitate
          prioritariamente  attraverso  gli  sportelli  unici  per le
          attivita' produttive".
            Si riporta il testo delIart. 27 del  decreto  legislativo
          n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):
            "Art. 27  (Esclusioni). - 1. Sono  fatte salve le vigenti
          norme  in  materia di,  valutazione di  compatibilita' e di
          impatto ambientale.   Per gli impianti    nei  quali  siano
          utilizzati     materiali  nucleari,  per  gli  impianti  di
          produzione  di  materiale  d'armamento,    per  i  depositi
          costieri,  per  gli impianti di produzione,  raffinazione e
          stoccaggio di   oli   minerali   e    deposito  temporaneo,
          smaltimento,   recupero  e riciclaggio  dei rifiuti  non si
          applicano  i principi  di cui   alle lettere c)  e  d)  del
          comma 2 dell'art. 25".
            -  Si riportano  i testi  degli  articoli 18  e 21  della
          legge    n.    128/1998 (per il titolo vedi nelle note alle
          premesse):
            "Art.  18  (Principi e  criteri  per  l'attuazione  della
          direttiva  96/82/CE   del   Consiglio, sul   controllo  dei
          pericoli  di     incidenti  rilevanti     connessi      con
          determinate     sostanze  pericolose).  -  1.  L'attuazione
          della  direttiva 96/82/CE  del Consiglio si    uniforma  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   conseguire   una  semplificazione  delle   procedure
          previste, valorizzando gli adempimenti  volontari da  parte
          delle  imprese e dei gestori  e  accentuando  i  poteri  di
          verifica  e  controllo  delle amministrazioni pubbliche;
            b)    attribuire    ai      comitati   tecnici   di   cui
          all'art.  20  del regolamento approvato con  decreto    del
          Presidente  della  Repubblica 29 luglio   1982,   n.   577,
          opportunamente   integrati   da   personale   di  specifica
          competenza di altre amministrazioni,  i compiti di esame ed
          istruttoria  dei  rapporti di sicurezza degli  stabilimenti
          soggetti a notifica;
            c)  unificare  per  quanto  possibile   gli   adempimenti
          previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli
          stabiliti  da altre norme di legge  per  la sicurezza,  ivi
          compresa   quella antincendio,   e   per  agibilita'  degli
          impianti,   provvedendo   alla  modifica    delle  relative
          disposizioni;
            d) prevedere  che con   regolamenti adottati    ai  sensi
          dell'art.  17  della legge   23 agosto 1988, n.  400, siano
          disciplinate le   forme di consultazione  previste    dalla
          direttiva sia del  personale che lavora nello  stabilimento
          per   la   predisposizione dei  piani di  emergenza interni
          sia  della popolazione  nei  casi  in   cui la    direttiva
          lo   prevede;   va      comunque  garantita     un'adeguata
          informazione  dei rischi alle popolazioni interessate;
            e) prevedere che   il Ministro dei  lavori  pubblici,  di
          intesa  con  i  Ministri  dell'interno,  dell'ambiente    e
          dell'industria,  del   commercio   e      dell'artigianato,
          stabilisca  standard  minimi  di  sicurezza  in materia  di
          pianificazione    territoriale per  le zone  interessate da
          impianti a rischio di incidente rilevante".
            "Art.   21 (Direttiva   96/61/CE del    Consiglio,  sulla
          prevenzione  e  riduzione    dell'inquinamento).    -    1.
          L'attuazione  della  direttiva 96/61/CE del Consiglio   del
          24  settembre  1996  sulla    prevenzione  e  la  riduzione
          integrate dell'inquinamento per  quanto riguarda il rinnovo
          delle autorizzazioni per gli    impianti  esistenti  dovra'
          assicurare  il  riordino    e   la   semplificazione    dei
          procedimenti   concernenti   il rilascio    di      pareri,
          nullaosta      ed         autorizzazioni,      prevedendone
          l'integrazione    per  quanto    attiene    alla    materia
          ambientale,   ferma restando, per  quanto riguarda  i nuovi
          impianti  e per  le modifiche sostanziali,   l'applicazione
          della     normativa   interna  emanata  in attuazione delle
          direttive comunitarie in materia  di valutazione di impatto
          ambientale.
            2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 31  del  decreto
          legislativo  5   febbraio 1997,  n.  22, sono  aggiunte, in
          fine,   le parole:   "Le  prescrizioni  tecniche  riportate
          all'art.     6,  comma  2,  della  direttiva  94/67/CE  del
          Consiglio  del 16 dicembre 1994 si   applicano  anche  agli
          impianti   termici   produttivi  che    utilizzano  per  la
          combustione comunque rifiuti pericolosi"".